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Legge sulla certificazione A.S.A. Autonomo Sindacato Audiovisivi Lo avevamo promesso.

A.S.A.

Autonomo Sindacato Audiovisivi


Lo avevamo promesso ai nostri iscritti, il primo passo é stato fatto.

Proposta di legge sulla CERTIFICAZIONE DELLE FIGURE DELL’ AUDIOVISIVO

Ad ognuno la propria mansione.


PROPOSTA DI LEGGE

D’iniziativa del deputato MOLLICONE

Norme di principio sulla disciplina in materia di formazione professionale dei tecnici audiovisivi

Onorevoli Colleghi,

​I tecnici audiovisivi (TAV) si occupano del trattamento tecnico dell'immagine e del suono delle produzioni TV e cinematografiche, nel campo del web, dei concerti e degli spettacoli con elementi audiovisivi sulla scena, del teatro e dell'industria cinematografica.

Tali professionisti svolgono numerose mansioni tecniche in contesti variegati, all’interno di squadre di produzione e per datori di lavoro diversi, sia all'interno che all'esterno delle proprie organizzazioni.

I tecnici audiovisivi devono disporre di ampie conoscenze e capacità tecniche nell’ambito dell’immagine e del suono, nonché di competenze di base nel campo delle luci e in quello informatico, comprese le connessioni di rete.

Devono, inoltre, poter contare su conoscenze approfondite in materia di progettazione e su una buona sensibilità all’ascolto e all’immagine per poter garantire una produzione coerente in termini di narrazione e drammaturgia.

La costante evoluzione dei mezzi produttivi richiede che i tecnici audiovisivi diano prova di una spiccata volontà di apprendimento, di un forte spirito innovativo e di interesse nei confronti dei progressi tecnologici.

La musica, il cinema, il teatro, la televisione, internet e le rappresentazioni pubbliche e private contribuiscono alla divulgazione dell'informazione e dell'arte, nonché a una migliore comprensione del mondo.

I tecnici audiovisivi svolgono, quindi, un lavoro prezioso dietro le quinte, fornendo un apporto essenziale alla qualità dei media e dell'arte, e contribuendo alla conservazione e alla documentazione delle risorse del patrimonio culturale.

Ad oggi non esiste una normativa che disciplini la formazione professionale dei tecnici audiovisivi e, in particolare, i corsi di formazione aggiornamento che questi devono seguire.

La presente proposta di legge mira a normare i corsi certificati dalla regione, affinché i tecnici audiovisivi abbiano una attestazione riconosciuta e al fine di fornire un servizio competente dal punto di vista tecnologico e di maestranza delle tecniche di lavorazione.

Ogni implementazione deve venire studiata e riadattata alla figura lavorativa in modo da trasferire quelle nozioni che le permettono di snellire passaggi macchinosi, dispendi di tempo e un quadro sempre vigile della lavorazione.

I corsi avranno perciò l’obbligo di formare ed adeguare in base al repentino cambio di tecnologia e di esigenza pratica di esecuzione, attraverso un’alternanza tra teoria e pratica, e il punteggio dovrà tenere conto dell’esperienza maturata nel settore, della creatività nell’ideazione di contenuti, della sicurezza ed immediatezza nella risoluzione dei problemi.

L’obiettivo della formazione professionale che qui si intende perseguire è quello di qualificare quanto più possibile le persone a svolgere al meglio la propria professione, attraverso le conoscenze teoriche e le competenze pratiche, per rendere le nostre risorse competitive anche in ambito internazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

Norme in materia di formazione professionale dei tecnici audiovisivi

Articolo 1

(Finalità della formazione professionale)

1. La formazione professionale, strumento della politica attiva del lavoro, si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e tende a favorire l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro, in armonia con il progresso scientifico e tecnologico La formazione professionale permette di esercitare in alcuni settori e ricoprire ruoli ove obbligatoriamente occorre certificazione riconosciuta.

Articolo 2

(Ambiti di intervento)

1. Le Regioni, nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 1, disciplinano con proprie leggi:

a) la programmazione, l'attuazione e il finanziamento delle attività di formazione professionale;

b) le modalità per il conseguimento degli obiettivi formativi relativi alle qualifiche, attenendosi ai principi informatori della contrattazione collettiva e della normativa sul collocamento;

c) le attività di formazione professionale concernenti settori caratterizzati da specifici bisogni formativi derivanti dalla stagionalità del ciclo produttivo o dalla natura familiare, associativa o cooperativistica della gestione dell'impresa;

d) la qualificazione professionale degli invalidi e dei disabili, nonché gli interventi necessari ad assicurare loro il diritto alla formazione professionale;

e) le attività di formazione professionale presso gli istituti di prevenzione e di pena;

f) il riordino delle istituzioni pubbliche operanti a livello regionale nonché il loro eventuale scioglimento o riaccorpamento;

g) l'esercizio delle funzioni già svolte dai consorzi per l'istruzione tecnica, soppressi dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riconducendole nell'ambito della programmazione regionale;

h) la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle attività di formazione professionale nella Regione, rispettando la presenza delle diverse proposte formative, purché previste dalla programmazione regionale, attraverso iniziative dirette o convenzioni con le università o altre istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche o private e gli enti di formazione.

Articolo 3

(Programma formativo regionale)

1. La Regione adotta un programma formativo e tutti gli interventi promossi o finanziati dalla Regione in materia di osservazione del mercato del lavoro, informazione e orientamento al lavoro, formazione professionale e sostegno all'occupazione.

2. Nel programma formativo regionale sono stabiliti:

a) gli obiettivi degli interventi in riferimento al programma regionale di sviluppo;

b) le tipologie delle azioni di formazione professionale e le relative priorità;

c) gli interventi in materia di informazione e orientamento al lavoro, nonché le iniziative non ricorrenti dell'Osservatorio del mercato del lavoro e della professionalità;

d) gli interventi regionali di politica del lavoro articolati per progetti.

Articolo 4

(Sgravi fiscali)

Ai datori di lavoro che assumono lavoratori che hanno conseguito una certificazione di formazione professionale è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del 25% per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Art 5

Rai – Radiotelevisione Italiana s.p.a. è soggetta all’obbligo di inserimento nella contrattualistica professionale subordinata a tempo determinato ed indeterminato e per tutti gli affidamenti di appalto sostitutivo esterno del requisito professionale di conseguimento della certificazione della formazione professione, come da articolo 3.


www.asasindacatoaudiovisivi.com

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